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NUOVA MORATORIA – ACCORDO ABI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  

2015-04-09 00:00:00.0000000

NUOVA MORATORIA – ACCORDO ABI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 1 APRILE 2015

 

Premesso che la precedente moratoria scadeva il 31.03.2015 e che nelle more del perfezionamento del nuovo accordo le banche possono continuare ad applicare le disposizioni dell’accordo 2013 fino al 30 giugno 2015, di seguito cerchiamo di spiegare le novità e le particolarità del nuovo accordo.

 

 

Per prima cosa sparisce la parola ‘moratoria’, in quanto il regolamento UE 2015/227 ha recepito le regole dell’EBA in materia di attività deteriorate e concessione delle così dette misure di ‘forberance’ (ossia modifiche o rifinanziamenti di contratti di credito a seguito di difficoltà delle imprese). Pertanto nel timore che le nuove regole possano comportare per le banche maggiori accantonamenti si è cercato di suddividere e mascherare per quanto possibile gli interventi di aiuto alle pmi.

Seconda novità : è stato deciso di escludere dal provvedimento le Pmi che abbiano già usufruito nei 24 mesi precedenti di operazioni della specie.

Terza novità : è probabile un aggravio dello spread dello 0,75% per il periodo della sospensione del pagamento della quota capitale.

 

Termini dell’accordo:

 

1.Imprese in ripresa (definizione edulcorata del precedente accordo di moratoria)
Prevede la possibilità per tutte le Pmi “in bonis” (non devono avere posizioni classificate in sofferenza e/o inadempienza probabile o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni)

  • sospendere la quota capitale delle rate di mutui (12 mesi) e leasing (12 mesi immobiliare, 6 mesi strumentale) , anche agevolati o perfezionati con cambiali;
  • allungare il piano di ammortamento dei mutui (max 3 anni senza ipoteca, 4 anni con ipoteca) e le scadenze del credito a breve termine ( 270 giorni per insoluti) e del credito agrario (120 giorni)

2.Imprese in sviluppo (precedente plafond Progetti Investimenti Italia)
Prevede che le banche aderenti costituiscano dei plafond individuali - con un obiettivo di dotazione complessiva pari a 10 miliardi di euro - destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle Pmi. La nuova misura si estende anche al finanziamento dell’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi investimenti realizzati o in corso, come anche della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

 

3.Imprese e Pa (precedente plafond  Crediti PA)
Riprende lo schema precedente per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pa, aggiornandone i contenuti alle recenti disposizioni legislative, ed in particolare al rafforzamento dell’istituto della certificazione avvenuto con il Dl 66/2015.  

L’ABI e le associazioni d’impresa si sono anche accordate per alcuni impegni comuni. Si attiveranno per sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle Entrate in base al quale, le imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito di natura fiscale possano ottenerne l’anticipazione bancaria.

 

Le banche , strette dai legami determinati dall’accordo di Basilea 3 e dalla opportunità di usare la copiosa liquidità, a tasso praticamente zero, messa a disposizione dalla Bce, stanno cercando una via d’uscita per erogare credito anche alle Pmi con rating non performanti (la maggioranza e le più bisognose di sostegno a nostro avviso). Pertanto è prevista la costituzione di un forum di dialogo per la promozione di un maggiore utilizzo, da parte delle banche, delle informazioni di natura qualitativa, anche riferite agli attivi intangibili, per la valutazione del merito di credito delle imprese, oltre che un tavolo di confronto sul rapporto banca-confidi con l’obiettivo di promuoverne l’evoluzione e lo sviluppo dell’utilizzo pieno dell’accordo in questione. Speriamo che tutto ciò determini anche per le Pmi in transitoria difficoltà al ricorso al credito, a seguito di dati di bilancio non in linea del tutto coi parametri di Basilea 3, una maggiore attenzione da parte del sistema bancario che sappia valutare il ‘business’ e le prospettive future , andando oltre ai crudi dati contabili di bilancio a storico.

 

 

Affidiamo ai nostri clienti il compito di rivedere i finanziamenti in essere e comunicarci se sussistono le condizioni o meno per ricorrere alle previdenze previste dal nuovo accordo di cui al punto 1), tenendo comunque presente che, data l’esistenza dello scoglio sopra detto della ‘forberance’, l’applicazione del nuovo accordo sarà quasi sicuramente rallentata.